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| Testo unico sulla maternità |
Dlgs 26 marzo 2001, n. 151
(Testo coordinato con la Legge 15 ottobre 2003, n. 289)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'articolo 15 della Legge 8 marzo 2000,
n. 53
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega
al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente
il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono
essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in
materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche
necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio
normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
------------- omissis ----------------
CAPO XII
Libere professioniste
Art. 70
Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte
a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata
al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità
per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi
alla stessa.
2. L’indennità di cui
al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento
di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito
e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo
dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello
dell’evento*.
3. In ogni caso l'indennità di cui
al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione
calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo
giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio
1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre
1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante,
per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi
decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L’indennità
di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte
l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma
3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire,
con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo
più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali
e contributive della categoria professionale e della compatibilità
con gli equilibri finanziari dell’ente*.
* corsivo: testo modificato dalla Legge 15/10/2003 n.289 G.U.
28/10/2003 n.251
Art. 71
Termini e modalità della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L'indennità di cui all'articolo
70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività,
dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti,
a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire
dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve
essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio
della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione
redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle
indennità di maternità di cui al Capo III e al Capo XI. 3. L'indennità
di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo
il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta
per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli
4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194. 4. Le competenti casse
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono
d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)
1. L'indennità di cui all'articolo 70
spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato, a
condizione che non abbia superato i sei anni di età.
2. La domanda, in carta libera, deve
essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza
e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio
di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata
da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del
diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la
data di effettivo ingresso del bambino nella.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va
allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.

Art. 73
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza,
spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e
6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del
terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo 70 è corrisposta
nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito
o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato
articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata
da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le
prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione
della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22
maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata alla competente cassa
di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il
termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione
della gravidanza.
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