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in Epap / Quadro normativo / Dlgs 10 febbraio 1996 n. 103
| Quadro normativo di riferimento |
| Dlgs 10 febbraio 1996 n. 103 |
Attuazione della delega conferita dall'art.
2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivitā autonoma
di libera professione.
Art. 1 - Estensione della tutela pensionistica
ai liberi professionisti.
- Il presente decreto legislativo, in attuazione
della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge
8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1° gennaio 1996,
la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono
attivitā autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione,
il cui esercizio č condizionato all'iscrizione in appositi albi
o elenchi.
- Le norme di cui al presente decreto si applicano
anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di
cui al comma 1, che esercitano attivitā libero-professionale,
ancorchč contemporaneamente svolgano attivitā di lavoro dipendente.
Art. 2 - Prestazioni. Sistema di calcolo.
- Ai soggetti di cui all'art. 1 č attribuito il
diritto ai trattamenti pensionistici per l'invaliditā, la vecchiaia
e i superstiti, ai sensi ed in conformitā alle norme del presente
decreto.
- Ai fini della determinazione delle prestazioni
di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria
prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari
competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art.
1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento
non inferiore a quella di computo, e secondo le modalitā attuative
previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.
- Prestazioni pensionistiche di natura complementare
possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art.
1 ai sensi ed in conformitā alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni
e integrazioni.
Art. 3 - Forme gestorie.
- Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale
degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono
a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario
competente, ove previsto, alternativamente:
a. la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art.
4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello
delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui
convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti
di cui all'art. 1;
b. la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima
configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla
condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero
di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera
deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti
dell'organo statutario competente;
c. l'inclusione della categoria professionale per la quale
essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie
giā esistenti per altra categoria professionale similare, per
analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa
fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura
di persona giuridica privata; d. l'inclusione della categoria
nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Nel caso di mancata adozione delle delibere di
cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali
interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera
d).
Art. 4 - Ente pluricategoriale.
- Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3,
comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente
effettivo e un componente supplente destinati a far parte del
comitato fondatore di cui al comma 2.
- Il comitato fondatore č insediato dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla
comunicazione delle designazioni ed č composto dai delegati designati
ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art.
5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo.
Il comitato fondatore, verificato che l'ente č destinato ad operare
per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone,
entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri
la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della
composizione anagrafica e della capacitā reddituale media degli
iscritti alla categoria.
- Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3,
comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate
dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente,
per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa
con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento,
dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore.
A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del
relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore
elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi
e criteri di cui all'art. 6.
- Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico
di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui
al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma
2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate
nella gestione ivi citata.
Art. 5 - Ente gestore di categoria.
- La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), č accompagnata da un piano finanziario
e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La
delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci
giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro
trenta giorni dal ricevimento degli atti.
- A seguito dell'approvazione ai sensi del comma
1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario
ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento
dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art.
6.
- In caso di mancata approvazione da parte del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano,
entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego,
alternativamente: a. per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale,
di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere
la designazione di un componente effettivo e di un componente
supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui
all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente
agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato
per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera
a), nonchč al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b. per l'inclusione nella forma previdenziale obbligatoria di
cui all'art. 3, comma 1, lettera d).
- In caso di mancata adozione della delibera di
cui al comma 3, i soggetti appartenenti alle categorie professionali
interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art. 6 - Atto istitutivo, statuto e
regolamento degli enti.
- Gli enti di cui agli articoli 4 e 5 assumono natura
di fondazione. Lo statuto deve contenere, oltre agli elementi
di cui all'art. 16 del codice civile: a. la determinazione delle
modalitā di iscrizione obbligatoria dei soggetti di cui all'art.
1; b. i criteri di composizione dell'organo di amministrazione
dell'ente; nel caso dell'ente di cui all'art. 4 deve essere prevista
la nomina di un componente per ogni categoria professionale interessata
incrementato, per le categorie i cui iscritti all'ente gestore
superino il numero di 10.000, di un ulteriore componente per ogni
5.000 iscritti e comunque fino ad un massimo di quattro componenti,
nonchč le modalitā di designazione di detti componenti da parte
di ciascuno degli enti esponenziali; c. la costituzione di un
organo di indirizzo generale, composto da un numero di membri
elettivi corrispondente al rapporto di uno ogni mille iscritti
all'ente gestore, con arrotondamenti all'unitā intera per ogni
frazione inferiore a mille. Nel caso dell'ente di cui all'art.
4 il predetto rapporto č riferito ad ogni singola categoria professionale
interessata.
- Nel caso dell'ente pluricategoriale di cui all'art.
4, lo statuto deve inoltre contenere: a. l'adozione di un sistema
di evidenza contabile dei flussi delle contribuzioni e delle prestazioni
relativi a ciascuna categoria, al fine di prevedere eventuali
manovre di riequilibrio interessanti singole categorie; b. la
costituzione di comitati dei delegati, composti ciascuno di tre
membri, per ciascuna delle categorie professionali interessate,
con funzioni di impulso nei confronti dell'organo di amministrazione
e di indirizzo per gli effetti di conservazione dell'equilibrio
di cui alla lettera a).
- I componenti degli organi di cui al comma 1,
lettere b) e c), e comma 2, lettera b), devono essere iscritti
all'ente gestore, con esclusione degli iscritti di cui all'art.
1, comma 2, nel caso di ente pluricategoriale.
- Allo statuto deve essere allegato un regolamento
che definisca: a. le modalitā di identificazione dei soggetti
tenuti alla obbligatoria iscrizione; b. la misura dei contributi
in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato
o accertato, secondo un'aliquota non inferiore, in fase di prima
applicazione, a quella vigente all'atto di entrata in vigore del
presente decreto per la gestione di cui all'art. 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 , con la fissazione, in caso
di ente di cui all'art. 4, di un'aliquota di solidarietā; c. la
fissazione di una misura minima del contributo annuale.
- L'atto istitutivo degli enti di cui agli articoli
4 e 5 č adottato con atto pubblico ai sensi dell'art. 14 del codice
civile ad iniziativa, rispettivamente, del comitato fondatore
e dell'ente esponenziale. A seguito dell'approvazione dello statuto
e del regolamento l'ente consegue la personalitā giuridica per
effetto di apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
- Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere
previsti, anche sulla base delle indicazioni del Nucleo di cui
all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335 , ulteriori
elementi dello statuto e del regolamento di cui al presente articolo.
Con le stesse modalitā sono emanate specifiche disposizioni in
materia di iscrizione ai nuovi enti per i soggetti in possesso
dei requisiti per la pensione di vecchiaia, anche in analogia
a quanto previsto ai sensi del decreto ministeriale, di cui all'art.
2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
- Agli enti di cui agli articoli 4 e 5 e alle relative
forme di previdenza obbligatorie si applicano, per quanto non
diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 , e successive
modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento al divieto
di finanziamenti pubblici diretti e indiretti ai sensi dell'art.
1, comma 3, alle disposizioni in materia di gestione e di vigilanza.
Art. 7 - Modalitā per l'inclusione in altra
forma obbligatoria.
- La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera c), deve essere accompagnata dalla delibera di assenso
all'inclusione effettuata, con maggioranza di due terzi dei componenti,
dall'organo competente per le modifiche statutarie dell'ente previdenziale
destinato ad includere la nuova categoria professionale. La delibera
di assenso, corredata da un piano finanziario ed attuariale avente
i contenuti di cui all'art. 4, comma 2, deve prevedere: a. il
riassetto organizzativo dell'ente, anche al fine di consentire
un'adeguata rappresentanza nei propri organi statutari della categoria
professionale inclusa; b. la previsione di una specifica gestione
separata per la categoria professionale inclusa.
- La delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera c), e la relativa delibera di assenso di cui al comma
1 sono trasmesse entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa
con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento.
Nell'ipotesi di mancata approvazione, trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 5, comma 3.
- In caso di mancata adozione della delibera ai
sensi del comma 2, i soggetti appartenenti alle categorie professionali
interessate sono inseriti nella gestione di cui al decreto attuativo
dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art. 8 - Obblighi di comunicazione: contribuzione
a carico degli iscritti.
- Gli enti cui č affidata la tenuta degli albi
e degli elenchi degli esercenti l'attivitā libero-professionale
di cui all'art. 1 sono tenuti a trasmettere alle corrispondenti
forme gestorie di cui all'art. 3 l'elenco dei nominativi degli
iscritti, corredato dei dati anagrafici ed identificativi della
condizione professionale.
- Gli iscritti agli albi o elenchi di cui al comma
1, che si trovano nella condizione di cui all'art. 1, sono tenuti
a presentare domanda di iscrizione alla gestione o ente previdenziale
secondo le modalitā rispettivamente previste per esse e ad effettuare
i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo
integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze
stabilite.
- Il contributo integrativo a carico di coloro
che si avvalgono delle attivitā professionali degli iscritti č
fissato nella misura del 2 per cento del fatturato lordo ed č
riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento
previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.
Art. 9 - Norme transitorie e finali.
- In attesa dell'espletamento delle procedure per
la nomina degli organi statutari previsti dagli articoli 4 e 5
e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente
sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente
esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle
procedure di cui ai medesimi articoli.
- Il contributo per l'anno 1996 č versato agli
enti di cui agli articoli 4 e 5 con le modalitā di prima applicazione
che verranno diramate, rispettivamente, dal comitato fondatore
e dall'ente esponenziale; la rata di acconto č comunque definita
nella misura del 6 per cento del reddito presumibile assunto a
base dell'acconto di imposta al novembre 1996, ed č versata entro
il 30 novembre 1996 su apposito conto dell'ente; il versamento
a saldo per il 1996 č dovuto al 31 maggio 1997.
- Nei casi di inclusione ai sensi delle disposizioni
di cui all'art. 3, commi 1, lettera d), e 2, all'art. 4, comma
4, e all'art. 5, comma 3, lettera b), il relativo obbligo contributivo
decorre dalla data del 1° gennaio 1996. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, ai sensi dell'art. 2, comma 32, della legge 8 agosto
1995, n. 335 , sono definite le conseguenti modalitā di integrazione
dell'assetto organizzativo e funzionale della gestione separata
di cui all'art. 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.
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