Indennità di paternità

Chi può fare domanda

Hanno diritto a presentare istanza per l’erogazione dell’indennità di paternità i liberi professionisti iscritti all’EPAP ed in possesso della regolarità contributiva all’atto di presentazione della domanda ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/2017.
L’indennità può essere richiesta nei seguenti casi (previsti dalla Delibera 31/2007):

  • Mancato diritto della madre a percepire l’indennità perché non iscritta ad alcuna Cassa o Ente di Previdenza, pubblico o privato, o perché disoccupata di lunga data;
  • Morte della madre;
  • Grave infermità della madre;
  • Affidamento esclusivo al padre.

Quando viene erogata l’indennità

L’indennità di paternità viene erogata nei casi di:

  • Gravidanza e puerperio L’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi alla nascita del bambino;
  • Adozione o affidamento L’indennità è corrisposta per i tre mesi successivi alla data di effettivo ingresso del bambino in famiglia, a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni di età.

Nel caso in cui l’iscrizione all’EPAP o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo assistibile (tre mesi dopo il parto/adozione), l’indennità di paternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.

I tempi per la consegna della domanda

Puoi inoltrare la tua domanda di indennità, redatta in carta semplice (come da modulo allegato) dopo il compimento del sesto mese di gravidanza ed entro e non oltre i 180 giorni successivi a:

  • data del parto;
  • data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, in caso di adozione o affidamento.

Quali documenti devi presentare

Documentazione obbligatoria di base

Per ottenere l’indennità di paternità devi scaricare, compilare e consegnare il modulo che trovi allegato qui di seguito. La documentazione include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta l’inesistenza del diritto ad altra indennità di maternità da parte di un altro Ente o Istituto.

Documentazione obbligatoria specifica

In base al tuo caso di appartenenza, devi consegnare all’EPAP ulteriori documenti oltre quelli di base.

Nel caso di gravidanza e puerperio:

  1. Se fai domanda prima del parto: Certificato medico che attesta la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nel quale va indicato il compimento della ventiseiesima settimana (del sesto mese) di gravidanza;
  2. Se fai domanda dopo il parto: Estratto dell’atto di nascita del bambino, incluse le generalità della madre;
  • Autocertificazione della madre, come da allegato A, nella quale espressamente rinuncia all’indennità a favore del padre e dichiara il mancato diritto di indennità di maternità erogata da altri Enti pubblici o privati;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello predisposto, con la quale si dichiara il mancato diritto del padre ad altre indennità erogate da enti pubblici o privati.

 

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo:

  • Autocertificazione della madre, nella quale espressamente rinuncia all’indennità a favore del padre e dichiara il mancato diritto di indennità di maternità erogata da altri Enti pubblici o privati;
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia;
  • Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo. Provvedimento di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente per territorio, nel caso in cui l’Autorità emanante sia di Stato estero.

La data di ingresso del bambino in famiglia va autodichiarata dal richiedente.

Al rilascio dei certificati medici sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. Se i certificati sono redatti da medici diversi, l’EPAP può:

  • Decidere se accettare o meno i certificati;
  • Richiedere di produrre ulteriore documentazione.

Come si calcola la tua indennità

Per misurare la tua quota d’indennità devi calcolare i tre/dodicesimi dell’80% del reddito netto professionale dichiarato all’Epap nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.

Indennità minima

La somma erogabile per l’indennità di paternità non può essere comunque inferiore ai tre/dodicesimi dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dipendenti, con riferimento alla qualifica di impiegato.

Il salario minimo di riferimento è quello dell’anno cui si verifica l’evento. Nel caso in cui il periodo di paternità ricade a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento è quella pro-quota di ciascun anno.

Indennità massima

La somma massima erogabile è pari a 5 volte l’importo dell’indennità minima, in base alla legge n.289 del 15 ottobre 2003.

Come viene erogata l’indennità

L’indennità di paternità viene accreditata direttamente sul conto corrente bancario del professionista iscritto all’Ente. In questo caso occorre semplicemente comunicare all’EPAP:

  • Nome del tuo Istituto di credito;
  • Numero di conto corrente;
  • Numero di agenzia con indirizzo completo;
  • Coordinate bancarie;
  • IBAN completo.

Per la certificazione ai fini fiscali, l’EPAP provvede inoltre ad inviarti la documentazione che attesta l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.

I tempi di erogazione dell’indennità

L’Area Servizi Previdenza e Assistenza istruisce la pratica, verificando la ricevibilità entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa.
a) Se la domanda risulta completa entro i 30 giorni successivi, effettuato il calcolo dell’indennità di paternità, si provvederà al pagamento nei termini e con le modalità stabilite.
b) Se la domanda risulta non accoglibile per mancanza dei requisiti, entro 30 giorni si provvederà alla menzione delle cause del rigetto della domanda.
c) Se la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, entro 10 giorni si provvederà a richiedere il completamento della documentazione la cui richiesta di integrazione comporterà l’interruzione dei termini.
d) Al ricevimento dell’integrazione della documentazione, entro il termine di 20 giorni si provvederà al calcolo dell’indennità di paternità e di conseguenza al pagamento nei termini e con le modalità stabilite.
e) Entro 7 giorni dall’avvenuto pagamento, si comunicherà all’iscritto l’avvenuta liquidazione della prestazione, precisando l’importo e le modalità di erogazione, nonché le modalità di presentazione di eventuali ricorsi.

Al momento del ricevimento della domanda di indennità di paternità, l’Ente, Ai sensi dell’articolo 10, comma 7, può richiedere all’iscritto la documentazione che attesta la corrispondenza tra le comunicazioni inviate e le dichiarazioni annuali dei redditi.

Norme transitorie

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13/02/2009, ha deliberato di prendere in esame le domande di indennità di paternità con evento manifestatosi a partire dal’11/10/2005 (data della sentenza della Corte Costituzionale n. 385/2005) e pervenute all’EPAP oltre i termini legali fino al 12/08/2009 (180 giorni oltre la delibera del 13/02/2009). Dopo tale data le domande giunte fuori termine vengono respinte.