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in Adempimenti / Società di ingegneria e di professionisti
/ Modulistica & procedura
| Contribuzione delle società di ingegneria
e di professionisti |
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Modulo per la comunicazione annuale
obbligatoria per società di ingegneria e di
professionisti (mod.2 SIP) |
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Modulo per richiesta certificazione
regolarità contributiva per società di ingegneria
e di professionisti |
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Modulo per comunicazione dati societari |
La legge 109/94, modificata dalla Legge 415/98 e
dalla Legge 166/02, prevede, all’articolo 17, l’estensione
alle società di professionisti e di ingegneria dell’obbligatorietà
dell’applicazione del contributo integrativo previsto dalla
legislazione previdenziale delle categorie professionali.
Ambito di applicazione
La legge 109/94 sancisce l’obbligo per le società di
ingegneria di applicare, a titolo di contributo integrativo, una
maggiorazione del 2% sul Volume di Affari ai fini IVA fatturato
per le attività professionali descritte al precedente punto.
La maggiorazione percentuale a titolo di contributo integrativo
che deve essere riconosciuta dal committente. Viene
applicata indipendentemente dalla natura giuridica, pubblica o privata,
del committente e il relativo ammontare, per la quota afferente
alle prestazioni professionali effettuate dagli attuari, dai chimici,
dai dottori agronomi e dottori forestali e dai geologi.
Decorrenza dell’obbligo
L’obbligo di contribuzione decorre per tutte le fatturazioni
successive all’entrata in vigore della Legge 166/02.
Comunicazioni all’EPAP
Le società di ingegneria e le società di professionisti
devono comunicare all’EPAP il valore totale del volume d’affari
ai fini IVA, la quota parte derivante da attività professionale,
nonché la quota parte realizzata in regime di collaborazione
con altre società di ingegneria o Società di Professionisti
o con attuari, chimici, dottori agronomi e dottori forestali e geologi,
anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di
professionisti.
Vi ricordiamo che il contributo integrativo è assoggettato
all’IVA e non concorre alla formazione del reddito.
Modalità
di versamento
Società di ingegneria
I versamenti delle società di ingegneria
devono essere eseguiti esclusivamente attraverso bonifico bancario
a favore dell’EPAP, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
CIN: X IBAN: IT58 X 05696 03211 000069300X46 ABI: 05696 CAB: 03211
C.C. n° 000069300X46 Banca Popolare di Sondrio e la causale
di versamento dovrà necessariamente contenere
i seguenti dati:
PK PARTITA IVA SOCIETÀ, RAGIONE
SOCIALE I0X
Società
di professionisti
I singoli soci attuari, chimici, dottori agronomi e dottori forestali
e geologi devono provvedere al versamento del contributo integrativo
relativo al volume d’affari imponibile dichiarato per l’anno
di riferimento con bonifico bancario a favore dell’EPAP, utilizzando
le seguenti coordinate bancarie: CIN: X IBAN: IT58 X 05696 03211
000069300X46 ABI: 05696 CAB: 03211 C.C. n° 000069300X46 Banca
Popolare di Sondrio e la causale di versamento dovrà necessariamente
contenere i seguenti dati:
PK PARTITA IVA SOCIETÀ, RAGIONE
SOCIALE P0X
Scadenze
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Scadenza |
Modalità |
Comunicazione dei redditi anni fino
al 2005 compreso |
31 ottobre 2006 |
Raccomandata A/R |
| Comunicazione dei redditi |
31 ottobre anno successivo |
Raccomandata A/R |
Versamento contributi anni fino
al 2005 compreso |
31 luglio 2006 |
Bonifico bancario |
Versamento contributi anni
successivi al 2006 |
31 luglio anno successivo |
Bonifico bancario |
In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con
giorni festivi, i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo
successivo alla scadenza sono considerati nei termini.
Esenzione
Il contributo integrativo non è dovuto (vedi
art. 4, comma 2, del Regolamento EPAP) per le prestazioni effettuate
nei rapporti di collaborazione tra società di ingegneria
e società di professionisti e tra queste e gli attuari, i
chimici, i dottori agronomi e dottori forestali e i geologi (anche
in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti).
Quando l’utente finale della prestazione è invece la
società di ingegneria o la società di professionisti
(ad esempio opera realizzata dalla stessa società di ingegneria)
il contributo integrativo è dovuto.
Riferimenti normativi,
interpretativi e giurisprudenziali
Per gli approfondimenti sul
punto vi invitiamo a consultare la scheda presente nella pagina
Documentazione di questa sezione.

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