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Procedure sanzionatorie
Scheda tecnica (scheda 1) della raccolta
"I servizi dell'Ente - Guida alle prestazioni e alle procedure"
pubblicata in allegato a Previdenza Professionale n.
4/2004
Contiene la procedura e la modulistica. |
L’Ente, nel proprio Regolamento, ha previsto
l’applicazione di sanzioni nel caso in cui l’iscritto
non ottemperi nei tempi previsti al pagamento delle scadenze contributive
e all’invio del modello reddituale.
Adempimenti sanzionati
Nello specifico le sanzioni vengono applicate
per:
1) ritardato pagamento dei contributi);
2) pagamento di importi inferiori a quanto dovuto;
3) ritardato o mancato invio della dichiarazione del reddito professionale;
4) l’infedele comunicazione del reddito professionale.
PROCEDURE SANZIONATORIE
In attuazione degli artt. 9 e 10 del regolamento,
il CdA ha emanato anche delle procedure sanzionatorie che definiscono
nel dettaglio i criteri di calcolo e di applicazione delle sanzioni
specificatamente a:
- Soggetti destinatari della sanzione
- Omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale
- Tardiva comunicazione
- Ritardato pagamento di contributi
- Accertamento e controllo delle dichiarazioni e dei versamenti
- Modalità di versamento e forma della regolarizzazione
- Ravvedimento operoso
- Esazione tramite ruoli
- Messa in mora e riscossione coattiva
Misura delle sanzioni
La successiva tabella riporta la misura delle
sanzioni in funzione della tipologia di infrazione e del tempo trascorso.
| Schema sinottico
per la determinazione delle sanzioni |
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Inadempimento |
Data di invio |
Data di rettifica
della infedele comunicazione |
Misura della sanzione* |
Ritardata o omessa comunicazione del reddito professionale
(invio del mod. 2)
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Entro il 60º giorno dalla scadenza del termine |
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25 euro |
| Dal 61º giorno successivo alla scadenza
del termine |
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50 euro |
| Infedele comunicazione del reddito professionale |
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Indipendentemente dalla data di scadenza del termine |
50% del contributo soggettivo minimo operante nell’anno
di riferimento |
Ritardato pagamento
dei contributi |
Entro il 30º giorno successivo alla
data di scadenza prevista |
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Interessi di mora sugli importi non versati
pari al tasso legale vigente, con decorrenza dall’ultimo
giorno utile per il previsto pagamento fino a quello dell’effettivo
versamento |
| Dal 31º ed entro il 60º giorno
successivo alla data di scadenza prevista |
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Interessi di mora sugli importi non versati
pari al tasso legale vigente maggiorato di 5 punti, con decorrenza
dall’ultimo giorno utile per il previsto pagamento fino
a quello dell’effettivo versamento |
| Dopo il 60º giorno successivo alla
data di scadenza prevista |
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Interessi di mora sugli importi non versati
pari al tasso legale vigente maggiorato di 10 punti, con decorrenza
dal 61º giorno fino a quello dell’effettivo versamento |
Comunicazione delle sanzioni
Le sanzioni vengono comunicate annualmente dall’Ente
attraverso l’invio dell’Estratto conto a tutti gli iscritti.
L’iscritto può comunque procedere autonomamente al
calcolo e al pagamento delle stesse tramite l’istituto del
ravvedimento operoso (vedi Modulistica).

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