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in Adempimenti / Pagamento contributi / Domande & risposte
Quali sono i contributi da versare
all’EPAP?
I contributi dovuti all’EPAP sono di quattro:
Soggettivo, solidarietà, integrativo e maternità.
Il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito netto;
Il contributo di solidarietà è pari allo 0,2% del
reddito netto;
Il contributo integrativo è pari al 2% del volume di affari;
Il contributo di maternità è quota forfettaria fissata
annualmente dall’Ente.
Sono previsti dei contributi minimi annui?
L'Ente indica annualmente l'importo dei contributi minimi (soggettivo,
solidarietà ed integrativo) da versare per quegli iscritti
che non superano una determinata soglia di reddito.
Tali contributi, stabiliti annualmente, sono dovuti, come previsto
dall'art. 3, comma 4, del Regolamento dell'Ente anche dall'iscritto
che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
Quali sono le scadenze di pagamento dei contributi EPAP?
Le scadenze annuali sono due e, salvo diversa
comunicazione, sono così fissate:
31 luglio per il pagamento del saldo dei contributi relativi all'anno
precedente e del primo acconto dei contributi relativi all'anno
in corso.
31 ottobre per il pagamento del secondo acconto dei contributi relativi
all'anno in corso.
Ci sono riduzioni
e/o facilitazioni per chi si iscrive all’Ente?
L’art. 3 comma 7 del regolamento dell’Ente allorché
specifica che “I soggetti che all’atto dell’iscrizione
non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono
richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo e dal comma 3 dell’art. 4, la riduzione dei contributi
minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione….”
indica chiaramente quale sia la riduzione contributiva fruibile
dai neo iscritti ma anche i requisiti soggettivi necessari per accedervi.
Il neo iscritto può quindi ridurre i soli contributi minimi
se si verificano le seguenti condizioni:
1) al momento dell'iscrizione all'Ente l'iscritto deve avere meno
di trenta anni;
2) il reddito netto e/o il volume d’affari annuo devono essere
tali per cui i corrispondenti sono pari od inferiori ai minimi di
riferimento.
La prima condizione non ha valore retroattivo
nel senso che per accedere alla riduzione dei soli contributi minimi
bisogna non aver compiuto i trent’anni non solo nel momento
in cui insorgono i requisiti (data in cui si produce il primo reddito
da attività professionale) ma anche quando si invia il modello
per l’iscrizione.
Il neo iscritto che non abbia ancora compiuto i trent’anni
non è tenuto ad alcuna richiesta per ottenere la riduzione
dei contributi minimi ma procederà autonomamente come segue.
Al momento di versare gli acconti potrà effettuare il versamento
ridotto al 30%, fatta eccezione per il contributo di maternità
che va versato per intero in una sola soluzione, senza indicare
nulla sui modelli di pagamento nè sul modello di iscrizione.

I contributi
previdenziali versati erroneamente all'INPS si possono recuperare?
Diversi iscritti all’EPAP hanno in prima istanza
versato erroneamente, e quindi indebitamente, all’INPS Gestione
Separata contributi previdenziali relativi a redditi derivanti da
attività professionale, soggetti invece al regime EPAP. Al
fine di recuperare i suddetti contributi, gli iscritti all’EPAP
dovranno fare specifica richiesta di restituzione ai rispettivi
uffici INPS, prospettando che l’obbligo di versare all’EPAP
i contributi previdenziali relativi all’attività professionale
deriva dal d. lgs. 10 febbraio 1996 n.103. Alla citata domanda è
necessario allegare l’attestato d’iscrizione all’EPAP,
oltre alle fotocopie dei versamenti per i quali si richiedono i
rimborsi. Per i versamenti effettuati all’INPS, sempre erroneamente,
dal committente anche per conto e nell’interesse dell’iscritto,
a seguito di attività professionale svolta con rapporto coordinato
e continuativo (2/3, 1/3), la domanda unica di rimborso dovrà
essere presentata a firma dei due creditori allegando comunque la
su indicata documentazione (iscrizione EPAP, fotocopie versamenti).

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