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/ Modulistica & procedura
| Cessazione e ripresa dell'attività |
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Cessazione attività
e relative istruzioni |
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Ripresa attività e relative
istruzioni |
quando segnalare la cessazione dell'attività
professionale
Avendo cessato definitivamente o solo temporaneamente
l’attività professionale è possibile cessare
anche la contribuzione Epap segnalando all’Ente tale cessazione.
La segnalazione deve essere effettuata tramite la compilazione e
l’invio all’Ente dell’apposito modello disponibile
alla pagina Modulistica di questa
sezione.
COsa comporta
Così facendo l’iscritto, fino a quando
resterà in stato di cessazione, non sarà più
tenuto ad alcun obbligo nei confronti dell’Ente fatta eccezione
per:
versamento
dei contributi maturati fino alla data di cessazione dell’attività
professionale
invio della
dichiarazione reddituale relativa all’anno in cui l’iscritto
ha segnalato di aver cessato l’attività.
Segnalare la cessazione dell’attività professionale
comporta che dalla data di cessazione l’iscritto perde il
diritto al percepimento dell’indennità di maternità.
Nulla cambia invece per quanto concerne le prestazioni di invalidità
e inabilità.
Ai fini invece del calcolo dell’anzianità contributiva,
il periodo in cui l’iscritto rimane in stato di cessazione
e conseguentemente non versa i contributi previdenziali, non viene
calcolato. Il montante contributivo versato alla data di cessazione
verrà invece comunque rivalutato indipendentemente dalla
segnalazione di cessazione.
quando segnalare la ripresa dell'attività
professionale
Così come, ogni iscritto è tenuto
a segnalare la cessazione dell’attività, allo stesso
modo è tenuto a segnalare, sempre tramite compilazione del
modello disponibile alla pagina Modulistica
di questa sezione, anche la ripresa dell’attività stessa.
COsa comporta
Dalla data in cui segnala di riprendere l’attività
professionale per l’iscritto insorgono nuovamente i seguenti
obblighi:
versamento
dei contributi a partire dalla data in cui si riprende l’attività
invio della
dichiarazione reddituale relativa all’anno in cui l’iscritto
ha ripreso l’attività.
Affinché la cessazione venga considerata valida, tra la dichiarazione
di cessazione e la eventuale dichiarazione di ripresa dell’attività
professionale devono trascorrere almeno 365 giorni. Solo in questo
caso sarà possibile per l’iscritto godere dei benefici
dell’eventuale frazionamento contributivo sia per l’anno
di cessazione che per quello di ripresa dell’attività.
Qualora venga dichiarata la ripresa prima che siano trascorsi 365
giorni, sia per l’anno di cessazione che per quello di ripresa
l’iscritto dovrà almeno l’intero ammontare dei
contributi minimi.
La cessazione dell’attività professionale può
essere dichiarata anche con valore retroattivo. purchè tra
la data di cessazione e quella dell’invio della comunicazione
non vi sia stata alcuna produzione di reddito nè di volume
d’affari da certificarsi tramite presentazione di apposita
documentazione fiscale (es. Modello unico.)

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