Su questo argomento...
 
Cessazione e ripresa dell'attività


PDF ZIP Modulistica
Cessazione attività e relative istruzioni
Ripresa attività e relative istruzioni
HELP

Procedura

quando segnalare la cessazione dell'attività professionale

Avendo cessato definitivamente o solo temporaneamente l’attività professionale è possibile cessare anche la contribuzione Epap segnalando all’Ente tale cessazione.
La segnalazione deve essere effettuata tramite la compilazione e l’invio all’Ente dell’apposito modello disponibile alla pagina Modulistica di questa sezione.

COsa comporta

Così facendo l’iscritto, fino a quando resterà in stato di cessazione, non sarà più tenuto ad alcun obbligo nei confronti dell’Ente fatta eccezione per:
versamento dei contributi maturati fino alla data di cessazione dell’attività professionale
invio della dichiarazione reddituale relativa all’anno in cui l’iscritto ha segnalato di aver cessato l’attività.
Segnalare la cessazione dell’attività professionale comporta che dalla data di cessazione l’iscritto perde il diritto al percepimento dell’indennità di maternità. Nulla cambia invece per quanto concerne le prestazioni di invalidità e inabilità.
Ai fini invece del calcolo dell’anzianità contributiva, il periodo in cui l’iscritto rimane in stato di cessazione e conseguentemente non versa i contributi previdenziali, non viene calcolato. Il montante contributivo versato alla data di cessazione verrà invece comunque rivalutato indipendentemente dalla segnalazione di cessazione.

quando segnalare la ripresa dell'attività professionale

Così come, ogni iscritto è tenuto a segnalare la cessazione dell’attività, allo stesso modo è tenuto a segnalare, sempre tramite compilazione del modello disponibile alla pagina Modulistica di questa sezione, anche la ripresa dell’attività stessa.

COsa comporta

Dalla data in cui segnala di riprendere l’attività professionale per l’iscritto insorgono nuovamente i seguenti obblighi:
versamento dei contributi a partire dalla data in cui si riprende l’attività
invio della dichiarazione reddituale relativa all’anno in cui l’iscritto ha ripreso l’attività.
Affinché la cessazione venga considerata valida, tra la dichiarazione di cessazione e la eventuale dichiarazione di ripresa dell’attività professionale devono trascorrere almeno 365 giorni. Solo in questo caso sarà possibile per l’iscritto godere dei benefici dell’eventuale frazionamento contributivo sia per l’anno di cessazione che per quello di ripresa dell’attività. Qualora venga dichiarata la ripresa prima che siano trascorsi 365 giorni, sia per l’anno di cessazione che per quello di ripresa l’iscritto dovrà almeno l’intero ammontare dei contributi minimi.
La cessazione dell’attività professionale può essere dichiarata anche con valore retroattivo. purchè tra la data di cessazione e quella dell’invio della comunicazione non vi sia stata alcuna produzione di reddito nè di volume d’affari da certificarsi tramite presentazione di apposita documentazione fiscale (es. Modello unico.)

 

 

 Assicurazione sanitaria

L'assicurazione integrativa gratuita per gli iscritti Epap
Vai alla pagina


 Card Associativa

Benefits e sconti per gli iscritti
Vai alla pagina




 EPAPcard

La carta di credito per gli iscritti Epap
Vai alla pagina


 Forum Epap


Il nuovo forum di discussione a disposizione degli iscritti
Vai al forum


 Mappa del sito
Tutto quello che puoi trovare su questo sito

 Link utili

Consigli Nazionali
Enti di Previdenza
Ministeri
Agenzie di stampa
Istituzionali
Vari

 

EPAP Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei Chimici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi
Via Vicenza 7 - 00185 Roma - Tel 06 696451 - Fax 06 6964555 - 06 6964556
web design: Cliccaquì